Mandato di arresto europeo in Germania

Mandato d’arresto Europeo

L'illegittimità del mandato d'arresto europeo (MAE) emesso in Germania

Mandato di arresto europeo in Germania

Inefficacia del mandato di arresto europeo?

Una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE, C-508/18 e altre) dichiara che nessun Pubblico Ministero tedesco dovrebbe emanare un mandato di arresto europeo. Secondo la CGUE in Germania il Pubblico Ministero non è sufficientemente indipendente dal potere esecutivo. Infatti, in Germania la legge non esclude che in alcuni casi sia emanato un mandato di arresto europeo su indicazione del Ministero della Giustizia dei Länder.

I motivi alla base dell’emanazione del mandato di arresto europeo

In Germania ogni imputato è presunto innocente fino al momento della sua condanna. Se ci sono fondati motivi di sospettare che un imputato possa sottrarsi al processo in maniera tale da non comparire in giudizio, il giudice delle indagini preliminari può, su richiesta del Pubblico Ministero, chiedere l’emanazione di un mandato di arresto quando sussiste un giusto motivo. I giusti motivi individuati dal legislatore sono, accanto al pericolo di fuga, anche il pericolo di inquinamento delle prove e la recidiva.

La riserva del giudice

A causa della presunzione di innocenza la misura cautelare limitativa della libertà personale rappresenta, nel corso della fase delle indagini preliminari, una notevole ingerenza nella libertà dell’imputato, tale che il codice di diritto penale preveda che solo un giudice possa emanare un mandato di arresto.

La custodia cautelare nella prassi

Non è da escludere che l’imputato possa essere sottoposto alla custodia cautelare quando arrestato. In alcuni tribunali è del tutto usuale che anche per persone aventi la residenza all’estero sia nel frattempo emesso dal Giudice delle indagini cautelari un mandato di arresto, soprattutto nel caso in cui l’imputato sia sospettato di un reato punito gravemente. Questa procedura viene seguita nella prassi anche per gli imputati con residenza in Europa, anche se comporta una violazione del diritto dell’UE. In particolar modo, risulta fino ad ora abbastanza semplice eseguire un mandato di arresto europeo in uno stato membro dell’UE. Tuttavia, il fatto che l’imputato abbia la propria residenza in uno stato europeo non dovrebbe fondare di per sé il pericolo di fuga, anche nel caso in cui la pena prevista per il reato sospettato sia grave.

La proporzionalità del mandato di arresto

Sempre più mandati di arresto europei non rispettano il principio della proporzionalità.

Come può un giudice, già all’inizio delle indagini preliminari, sospettare che l’imputato voglia, ad esempio, sottrarsi al processo, quando al momento dell’emanazione del mandato di arresto non sussiste ancora alcuna prova chiara?

Come è possibile che la residenza in un altro Paese dell’UE fondi di per sé il pericolo di fuga, quando è praticamente impossibile sottrarsi al processo in Europa?

E, soprattutto, come potrebbe l’imputato inquinare delle prove, quando per esempio non ha accesso ai relativi documenti che dovrebbero provare il fatto di reato?

Può il giudice prevedere il futuro quando ritiene che si sia il pericolo di recidiva?

I problemi nella prassi

Si potrebbe pensare che il giudice delle indagini preliminari non tenda ad esaminare il rispetto del principio di proporzionalità. D’altro lato bisogna considerare che in Germania nessun imputato può essere condannato in contumacia. Al fine di proteggere l’ordinamento giuridico, potrebbe anche darsi che l’interesse dello Stato sia considerato superiore al diritto alla libertà dell’imputato. Ciò può comportare che il giudice delle indagini preliminari per prima cosa emani un mandato di arresto. In Italia la situazione è, ad esempio, differente, dal momento che si può essere condannati anche in contumacia. Inoltre, la forma più comune di misura cautelare italiana è rappresentata dagli arresti domiciliari.

Tuttavia, in qualità di legale, si ha l’impressione che la misura cautelare serva a fare pressione psicologica sull’imputato, in modo tale che questi confessi di aver compiuto il reato. Dunque, si presume che ci siano sempre più imputati pronti a confessare fatti di reato per poter essere rilasciati e, non da escludere, per poter ottenere una sospensione condizionale della pena nell’udienza finale del procedimento penale.

Inoltre, ci sono anche casi in cui il giudice, successivamente, in occasione dell’individuazione dell’ammontare della multa, prende in considerazione i giorni già scontati in custodia cautelare nella misura della condanna finale con la sentenza che conclude il processo, poi con la scarcerazione dell’imputato.

Il riesame ed l’impugnazione della misura cautelare

Nessun sistema è perfetto: anche il Pubblico Ministero e il Giudice delle indagini preliminari sono umani. Oltre ciò, sono chiamati a prendere delle decisioni sulla base di una conoscenza limitata dei fatti. Questa decisione non è di certo finale. Infatti, per quanto sia immediatamente esecutiva, resta comunque emendabile: cosa che gli imputati dovrebbero tenere in opportuna considerazione. Infatti, l’imputato che sia condannato ad una misura cautelare ha il diritto di chiedere che il mandato di arresto emesso sia nuovamente esaminato. In questo momento, particolarmente rilevanti risultano delle nuove prove da fornire; in loro mancanza sono poche le possibilità che la misura sia revocata. Conseguentemente, non può proporsi una seconda domanda per un determinato periodo di tempo. Per questo motivo, è essenziale che ci si rivolga ad un avvocato difensore prima della proposizione della domanda di revisione della misura cautelare.

Liberazione condizionale

In alcuni casi l’avvocato riesce a convincere il giudice a lasciare l’imputato a piede libero sotto alcune condizioni. Infatti, la misura cautelare dovrebbe sempre rappresentare l’ultima soluzione adottata dal giudice. Tant’è vero che in Germania è possibile che si sia rilasciati a patto che siano rispettate alcune condizioni. Infatti, ci sono diverse misure cautelari che, per quanto diverse dal mandato di arresto, riescano ugualmente a garantire l’effettivo svolgimento del processo. A titolo esemplificativo ricordiamo le seguenti misure:

– ordine di pagamento di una somma di danaro (cauzione, garanzia bancaria o garanzia reale, come ad esempio un’ipoteca), che possono essere prestate anche da amici o parenti;

– obbligo di registrazione/firma

– consegna del passaporto, della carta di identità o della patente di guida

– braccialetto elettronico

In Germania gli arresti domiciliari non sono previsti dalla legge!

I motivi alla base della decisione del tribunale

In base all’attuale normativa non c’è sufficiente garanzia dell’indipendenza del Pubblico Ministero chiamato ad emanare il mandato di arresto europeo nei confronti del potere esecutivo. A differenza dei giudici, i Pubblici Ministeri non sono del tutto indipendenti. Al contrario, devono seguire degli ordini. Conseguentemente, non è da escludere che un mandato di arresto venga ordinato direttamente dal Ministero della Giustizia Federale, organo esecutivo. Ciò significa che manca l’effettiva indipendenza necessaria, secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia Europea, per l’emanazione di un mandato di arresto europeo. Infatti, sussisterebbe una vera e propria violazione del principio della suddivisione dei poteri, principio fondamentale per un Paese democratico. Infatti, affinché ci sia una vera democrazia, il potere esecutivo, il potere legislativo e il potere giurisdizionale devono essere divisi e indipendenti l’uno dall’altro. Tuttavia, le modalità con cui sono stati emanati fino ad ora i mandati di arresto europei costituiscono, sempre secondo la CGUE, una violazione di tale elementare principio.

È assodato che il mandato di arresto europeo si basi su un mandato di arresto nazionale emanato da una giudice indipendente; tuttavia, è anche vero che il mandato di arresto europeo non viene emanato da un tale giudice, ma dal Pubblico Ministero, il quale, nemmeno secondo la normativa europea, risulta sufficientemente indipendente. Dunque, per decisione della CGUE, in Germania non dovrebbero essere più emanati mandati di arresto dal Pubblico Ministero.

Le possibili conseguenze pratiche

I mandati di arresto europei già emanati dovrebbero essere inefficaci. Ciò significa che le estradizioni in Germania non dovrebbero essere più possibili. Bisogna, tuttavia, concludere che il legislatore tedesco adotti al più presto le opportune preazioni per far si che il mandato di arresto europeo possa essere ancora emanato, questa volta nel rispetto della giurisprudenza europea. Infatti, si necessita a tal proposito di interventi legislativi. Potrebbe derivarne che, ad esempio, in futuro anche il giudice delle indagini preliminari possa emanare tale mandato o, in via alternativa, si potrebbe rendere il Pubblico Ministero indipendente, in maniera tale da garantire la stretta suddivisione dal potere esecutivo anche in Germania. Ciò significa soprattutto che tutti i procedimenti di estradizione debbano essere interrotti ed iniziati da capo, anche se non è da escludere che l’estradizione sia nuovamente ordinata. Bisogna, tuttavia, aspettarsi che il legislatore tedesco necessiti di un periodo di tempo ragionevole per applicare al diritto interno le indicazioni che gli sono derivate dalla CGUE.

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